“C'è
chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi per
vizio. Solo il primo, di solito, li paga”
diceva Roberto Gervaso
nel 1983[1].
Oggi,
in realtà, il legislatore mette a disposizione dei creditori
la possibilità di pignorare lo stipendio del debitore per
ottenere il pagamento dei propri crediti piuttosto agevolmente,
qualunque sia il motivo per cui sono nati.
L'esigenza
del creditore di veder pagato il proprio credito, tuttavia, si
scontra con l'esigenza costituzionalmente protetta del debitore e
della sua famiglia di mantenere grazie al proprio stipendio
un'esistenza libera e dignitosa [2].
Per
questa ragione il legislatore ha introdotto nel codice di procedura
civile l'articolo 545 che elenca i casi in cui lo stipendio è
pignorabile [3].
In
particolare l'art. 545 cod. proc. civ. prevede che lo stipendio possa
essere pignorato solo se vi sono a) crediti alimentari nella misura
autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato, b) tributi dovuti
allo Stato, province e comuni, c) per ogni altro credito.
L'articolo
è chiaro nell'indicare che quando vi è uno
solo
di questi crediti lo stipendio può essere pignorato nella
misura di un quinto, quindi, concretamente, se lo stipendio é
di € 1.000, la somma pignorabile é di € 200.
Diverso
é quando concorrono due o più crediti.
In
questo caso bisogna innanzi tutto distinguere se i crediti derivano o
meno dalla stessa causa.
Infatti
se siamo in presenza di crediti che derivano da cause diverse, ad
esempio un credito alimentare (il padre che non paga gli alimenti al
figlio naturale) e un credito derivante da un tributo non pagato (una
tassa provinciale), l'art. 545 cod. proc. civ. consente ai creditori
di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non
oltre la metà
del suo importo [4].
Riprendendo
l'esempio di prima su uno stipendio di€ 1.000 i creditori potranno
pignorare fino a un massimo di € 500.
Se,
invece, vi sono più crediti che derivano dalla stessa causa
(ad esempio un credito derivante dal non aver pagato un tributo
statale e un credito derivante dal non aver pagato un diverso tributo
comunale) i creditori non
potranno
pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore oltre la misura
del quinto [5].
Quindi,
il primo creditore che otterrà il pignoramento potrà
soddisfarsi pignorando un quinto dello stipendio e solo
dopo
l'estinzione di questo debito, il secondo creditore potrà
procedere pignorando a sua volta un quinto dello stipendio del
debitore.
Le
poche pronunce giurisprudenziali sul tema hanno confermato che, in
presenza di crediti derivanti da cause diverse (esempio: un credito
alimentare e un credito erariale) è ammissibile il concorso
anche nel caso in cui il debitore abbia dapprima ceduto
volontariamente la quinta parte dello stipendio. In questo caso é
legittimo il successivo pignoramento di pari valore purché la
somma dei due non superi la metà dello stipendio del debitore
[6].
In
conclusione, quindi, lo stipendio può essere pignorato per una
somma superiore al quinto e fino alla metà del suo importo
solo
nel caso in cui concorrono crediti derivanti da cause diverse e non
nel caso in cui vi è una pluralità di crediti derivanti
dalla stessa causa. In tale caso il secondo creditore potrà
soddisfarsi solo dopo
l'estinzione del primo debito sempre attraverso il pignoramento di un
quinto dello stipendio, e così via per gli ulteriori
creditori.
[1]
Roberto Gervaso, Il
grillo parlante,
1983
[2]
Art. 36 Costituzione della Repubblica Italiana
[3]
Così come sostituito dall’art. 1 D.L. 10 dicembre 1947 n.
1548
[4]
Cass. 24 maggio 1995, n. 5692
[5]
Pretura di Modena 29.10.1997 in Giust. civ., 1998, I, 2018
[6]
Cass. 22 aprile 1995, n. 4584, Foro it., 1996, I, 3770
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