sabato 16 febbraio 2013

Pluralità di crediti e pignoramenti: ecco cosa accade se concorrono più pignoramenti su uno stesso stipendio

C'è chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi per vizio. Solo il primo, di solito, li paga” diceva Roberto Gervaso nel 1983[1].
Oggi, in realtà, il legislatore mette a disposizione dei creditori la possibilità di pignorare lo stipendio del debitore per ottenere il pagamento dei propri crediti piuttosto agevolmente, qualunque sia il motivo per cui sono nati.

L'esigenza del creditore di veder pagato il proprio credito, tuttavia, si scontra con l'esigenza costituzionalmente protetta del debitore e della sua famiglia di mantenere grazie al proprio stipendio un'esistenza libera e dignitosa [2].
Per questa ragione il legislatore ha introdotto nel codice di procedura civile l'articolo 545 che elenca i casi in cui lo stipendio è pignorabile [3].

In particolare l'art. 545 cod. proc. civ. prevede che lo stipendio possa essere pignorato solo se vi sono a) crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato, b) tributi dovuti allo Stato, province e comuni, c) per ogni altro credito.

L'articolo è chiaro nell'indicare che quando vi è uno solo di questi crediti lo stipendio può essere pignorato nella misura di un quinto, quindi, concretamente, se lo stipendio é di € 1.000, la somma pignorabile é di € 200.

Diverso é quando concorrono due o più crediti.

In questo caso bisogna innanzi tutto distinguere se i crediti derivano o meno dalla stessa causa.
Infatti se siamo in presenza di crediti che derivano da cause diverse, ad esempio un credito alimentare (il padre che non paga gli alimenti al figlio naturale) e un credito derivante da un tributo non pagato (una tassa provinciale), l'art. 545 cod. proc. civ. consente ai creditori di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo [4].
Riprendendo l'esempio di prima su uno stipendio di€ 1.000 i creditori potranno pignorare fino a un massimo di € 500.

Se, invece, vi sono più crediti che derivano dalla stessa causa (ad esempio un credito derivante dal non aver pagato un tributo statale e un credito derivante dal non aver pagato un diverso tributo comunale) i creditori non potranno pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore oltre la misura del quinto [5].
Quindi, il primo creditore che otterrà il pignoramento potrà soddisfarsi pignorando un quinto dello stipendio e solo dopo l'estinzione di questo debito, il secondo creditore potrà procedere pignorando a sua volta un quinto dello stipendio del debitore.

Le poche pronunce giurisprudenziali sul tema hanno confermato che, in presenza di crediti derivanti da cause diverse (esempio: un credito alimentare e un credito erariale) è ammissibile il concorso anche nel caso in cui il debitore abbia dapprima ceduto volontariamente la quinta parte dello stipendio. In questo caso é legittimo il successivo pignoramento di pari valore purché la somma dei due non superi la metà dello stipendio del debitore [6].

In conclusione, quindi, lo stipendio può essere pignorato per una somma superiore al quinto e fino alla metà del suo importo solo nel caso in cui concorrono crediti derivanti da cause diverse e non nel caso in cui vi è una pluralità di crediti derivanti dalla stessa causa. In tale caso il secondo creditore potrà soddisfarsi solo dopo l'estinzione del primo debito sempre attraverso il pignoramento di un quinto dello stipendio, e così via per gli ulteriori creditori.

[1] Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983
[2] Art. 36 Costituzione della Repubblica Italiana
[3] Così come sostituito dall’art. 1 D.L. 10 dicembre 1947 n. 1548
[4] Cass. 24 maggio 1995, n. 5692
[5] Pretura di Modena 29.10.1997 in Giust. civ., 1998, I, 2018
[6] Cass. 22 aprile 1995, n. 4584, Foro it., 1996, I, 3770

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