L'istituto
di credito una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento
di un conto corrente rende indisponibile la somma ivi depositata ed è
chiamato a rendere dichiarazione della somma di cui è debitore
o di cui è in possesso modificando o rettificando tale
dichiarazione nel caso in cui la situazione contabile differisca
dall'effettiva disponibilità
La
maggior parte di noi ha acceso almeno un conto corrente bancario che
può essere pignorato nel caso in cui non riuscissimo a pagare
un nostro debito. Questo pignoramento coinvolge oltre che al debitore
e al creditore anche un altro soggetto, l'istituo bancario.
Avere
un conto corrente significa,
infatti, sottoscrivere un contratto di deposito
bancario con una banca la quale acquista la proprietà della
somma depositata ed ha l'obbligo di restituirla a richiesta del
correntista[1],
questo rapporto bilaterale tra correntista e banca può
assumere rilevo nei procedimenti di esecuzione forzata.
L'istituto
bancario, dal momento che riceve la notifica dell'atto di
pignoramento, entra in gioco come soggetto terzo rispetto al
creditore e debitore originario sul quale gravano specifici obblighi
(anche se non diventa parte processuale [2]).
La
banca, in questi casi, da un lato ha l'obbligo di custodire le somme
pignorate (il
che
significa che l'istituto non può
disporre delle somme presenti sul conto senza ordine del Giudice né
può sottrarle all'azione del creditore) e da altro lato, di
specificare le somme
di cui è debitrice o di cui si trova in possesso [3].
Questa
dichiarazione in genere avviene nell'ambito di una udienza
specifica, ma ci sono delle eccezioni.
La
prima prevede che la dichiarazione possa essere fatta essere fatta
anche prima dell'udienza, attraverso una raccomandata a/r.
La
seconda, invece, si verifica quando all'udienza fissata per la
dichiarazione del terzo, quest'ultimo dichiari di non avere alcun
legame con il debitore da cui possano nascere degli obblighi verso il
creditore procedente. In questo caso se il Giudice accerta l'obbligo
del terzo [4],
la banca dovrà rendere la dichiarazione al momento della
pronuncia della sentenza di accertamento [5].
E'
facile, però, capire che quando si decide di pignorare un
conto corrente sorgono alcuni problemi legati all'effettiva
disponibilità da parte della banca della somma dichiarata.
Pensiamo,
ad esempio, al caso in cui il correntista incassi un assegno
bancario: tale assegno viene subito contabilizzato dall'istituto ma
per sapere se la somma riportata è realmente disponibile
bisognerà attendere i tempi tecnici necessari alla banca per
verificare che l'assegno non sia insoluto [6].
Se l'assegno non viene pagato, infatti, la somma contabilizzata non
risulterà effettivamente disponibile e quindi non pignorabile.
In
questi casi se la banca ha già dichiarato la somma pignorabile
includendo degli assegni contabilizzati che poi non sono stati
pagati, potrà modificare o
correggere la propria dichiarazione
[7].
Può
anche accadere che le somme dichiarate dalla banca e assoggettate a
pignoramento vengano poi incrementate da ulteriori somme, in questo
caso la banca ha 'obbligo di accantonare gli incrementi fino al
raggiungimento dell'ammontare del credito azionato.
In
conclusione, quindi, la banca, una volta ricevuta la notifica
dell'atto di pignoramento di un conto corrente lo vincola rendendo le
somme indisponibili per il correntista fino alla fine del
procedimento che, in genere, si verifica quando il Giudice assegna la
somma al creditore.
[1]
Art. 1834 Cod. civ.
[2]
C. Cass. n. 9407 del 18.12.1987
[3]
Art. 547 Cod. proc. civ.
[4]
Artt. 548 e 549 Cod. proc. civ.
[5]
C. Cass.
15615 del 26.07.2005.
[6]
Art. 1360 Cod. civ.
[7]
C. Cass. n. 3958/2007
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