sabato 16 febbraio 2013

Pignoramento del conto corrente bancario: obblighi e ruolo dell'istituto bancario dalla data del pignoramento all'udienza di dichiarazione del terzo.

L'istituto di credito una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento di un conto corrente rende indisponibile la somma ivi depositata ed è chiamato a rendere dichiarazione della somma di cui è debitore o di cui è in possesso modificando o rettificando tale dichiarazione nel caso in cui la situazione contabile differisca dall'effettiva disponibilità

La maggior parte di noi ha acceso almeno un conto corrente bancario che può essere pignorato nel caso in cui non riuscissimo a pagare un nostro debito. Questo pignoramento coinvolge oltre che al debitore e al creditore anche un altro soggetto, l'istituo bancario.

Avere un conto corrente significa, infatti, sottoscrivere un contratto di deposito bancario con una banca la quale acquista la proprietà della somma depositata ed ha l'obbligo di restituirla a richiesta del correntista[1], questo rapporto bilaterale tra correntista e banca può assumere rilevo nei procedimenti di esecuzione forzata.
L'istituto bancario, dal momento che riceve la notifica dell'atto di pignoramento, entra in gioco come soggetto terzo rispetto al creditore e debitore originario sul quale gravano specifici obblighi (anche se non diventa parte processuale [2]).

La banca, in questi casi, da un lato ha l'obbligo di custodire le somme pignorate (il che significa che l'istituto non può disporre delle somme presenti sul conto senza ordine del Giudice né può sottrarle all'azione del creditore) e da altro lato, di specificare le somme di cui è debitrice o di cui si trova in possesso [3].

Questa dichiarazione in genere avviene nell'ambito di una udienza specifica, ma ci sono delle eccezioni.
La prima prevede che la dichiarazione possa essere fatta essere fatta anche prima dell'udienza, attraverso una raccomandata a/r.
La seconda, invece, si verifica quando all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, quest'ultimo dichiari di non avere alcun legame con il debitore da cui possano nascere degli obblighi verso il creditore procedente. In questo caso se il Giudice accerta l'obbligo del terzo [4], la banca dovrà rendere la dichiarazione al momento della pronuncia della sentenza di accertamento [5].

E' facile, però, capire che quando si decide di pignorare un conto corrente sorgono alcuni problemi legati all'effettiva disponibilità da parte della banca della somma dichiarata.
Pensiamo, ad esempio, al caso in cui il correntista incassi un assegno bancario: tale assegno viene subito contabilizzato dall'istituto ma per sapere se la somma riportata è realmente disponibile bisognerà attendere i tempi tecnici necessari alla banca per verificare che l'assegno non sia insoluto [6]. Se l'assegno non viene pagato, infatti, la somma contabilizzata non risulterà effettivamente disponibile e quindi non pignorabile.
In questi casi se la banca ha già dichiarato la somma pignorabile includendo degli assegni contabilizzati che poi non sono stati pagati, potrà modificare o correggere la propria dichiarazione [7].

Può anche accadere che le somme dichiarate dalla banca e assoggettate a pignoramento vengano poi incrementate da ulteriori somme, in questo caso la banca ha 'obbligo di accantonare gli incrementi fino al raggiungimento dell'ammontare del credito azionato.

In conclusione, quindi, la banca, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento di un conto corrente lo vincola rendendo le somme indisponibili per il correntista fino alla fine del procedimento che, in genere, si verifica quando il Giudice assegna la somma al creditore.



[1] Art. 1834 Cod. civ.
[2] C. Cass. n. 9407 del 18.12.1987
[3] Art. 547 Cod. proc. civ.
[4] Artt. 548 e 549 Cod. proc. civ.
[5] C. Cass. 15615 del 26.07.2005.
[6] Art. 1360 Cod. civ.
[7] C. Cass. n. 3958/2007

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